la Cassazione (ord. 13136/2026) chiarisce quando la gratuità non attiva la rettifica fiscale. Analisi e implicazioni operative per i gruppi societari.
Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle garanzie infragruppo gratuite e sul loro trattamento in materia di transfer pricing. La pronuncia chiarisce quando l’art. 110, comma 7, TUIR non si applica.
In sintesi. Con l’ordinanza n. 13136 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione conferma che la prestazione gratuita di una garanzia infragruppo non attiva automaticamente la disciplina del transfer pricing di cui all’art. 110, comma 7, TUIR. La rettifica è esclusa quando il contribuente dimostra l’esistenza di valide ragioni economiche, anche di natura indiretta o mediata. La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato, coerente con la sentenza CGUE C-382/16 (Hornbach-Baumarkt) e con Cass. 7361/2024. Il commento analizza il principio di libera concorrenza, la teoria dei vantaggi compensativi e le implicazioni operative per i gruppi multinazionali.
Il caso sottoposto alla Corte.
Una società controllata italiana aveva prestato, pro quota, una garanzia reale a favore della propria capogruppo statunitense nell’ambito di un’operazione di finanziamento, senza richiedere alcuna remunerazione.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la gratuità dell’operazione, procedendo al recupero a tassazione mediante la disciplina del transfer pricing. Il valore normale della garanzia era stato determinato con il metodo CUP, applicando un tasso medio di remunerazione del 3,13% sull’importo garantito.
La questione centrale riguardava l’applicabilità dell’art. 110, comma 7, TUIR a un’operazione infragruppo formalmente priva di corrispettivo.
Transfer pricing e garanzie infragruppo: il quadro normativo: art. 110, comma 7, TUIR.
L’art. 110, comma 7, del TUIR disciplina le rettifiche dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo, imponendo che tali operazioni siano valutate in conformità al principio di libera concorrenza.
La ratio della norma è di evitare trasferimenti di utili imponibili, verso giurisdizioni a fiscalità più favorevole, attraverso la determinazione di prezzi o condizioni non conformi a quelle che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti.
Tuttavia, nel contesto dei gruppi, la valutazione dell’operazione non può limitarsi alla mera assenza di un corrispettivo immediato. Occorre verificare la sostanza economica dell’operazione, l’interesse perseguito dalla società garante e il possibile vantaggio economico, anche indiretto, derivante dall’operazione stessa.
La teoria dei vantaggi compensativi.
La Cassazione valorizza il principio dei vantaggi compensativi: un’operazione infragruppo apparentemente gratuita è giustificata se la società che la pone in essere ottiene, o ragionevolmente prevede di ottenere, un’utilità economica indiretta.
Nel caso delle garanzie infragruppo, il vantaggio non deve necessariamente consistere in una commissione di garanzia. Può derivare, ad esempio, dalla tutela della continuità aziendale del gruppo, dalla salvaguardia dei rapporti commerciali, dalla possibilità di conseguire ricavi futuri o dalla prevenzione di effetti negativi che una crisi della capogruppo produrrebbe sulle controllate.
Il richiamo alla giurisprudenza unionale: CGUE C-382/16 Hornbach-Baumarkt.
La Corte richiama la sentenza CGUE 31 maggio 2018, causa C-382/16, Hornbach-Baumarkt AG, nella quale è stato affermato che la presenza di valide ragioni economiche può giustificare condizioni infragruppo diverse da quelle praticate tra soggetti indipendenti.
Secondo tale impostazione, le regole in materia di transfer pricing non possono prescindere dalla verifica dell’interesse economico sottostante. La disciplina antielusiva non si traduce in un automatismo fondato sulla sola assenza di remunerazione.
Il precedente interno: Cass. n. 7361/2024.
L’ordinanza si pone in continuità con il precedente Cass. n. 7361/2024, relativo ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o concessi a tassi non di mercato.
Anche in tale ambito, la Cassazione ha affermato che l’operazione non è sindacabile per il solo fatto di essere infruttifera o non allineata ai parametri di mercato, se il contribuente dimostra le ragioni economiche e commerciali che hanno condotto alla scelta.
Le Linee Guida OCSE e l’analisi sostanziale.
Le Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) richiedono un’analisi sostanziale dell’operazione effettivamente posta in essere, confrontando l’operazione infragruppo con analoghe operazioni realizzate tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili.
Tale analisi non può essere limitata al dato formale dell’assenza di un corrispettivo. È necessario esaminare:
- la funzione economica della garanzia nel contesto del gruppo;
- il contesto finanziario complessivo al momento dell’operazione;
- il vantaggio diretto o indiretto atteso dalla società garante;
- il rischio economico evitato mediante l’operazione;
- la coerenza con la strategia complessiva del gruppo;
- la documentazione predisposta a supporto della scelta.
La decisione della Corte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano riconosciuto l’esistenza di valide ragioni economiche alla base della garanzia gratuita.
La società contribuente aveva dimostrato che l’operazione era giustificata da un concreto interesse economico, rappresentato da:
- i ricavi futuri attesi per effetto dell’operazione di finanziamento sostenuta dalla capogruppo;
- il differenziale positivo tra tassi di interesse attivi e passivi;
- la situazione di illiquidità temporanea della capogruppo;
- la riduzione del fatturato delle controllate in assenza di sostegno;
- il rischio che una procedura concorsuale della capogruppo compromettesse la sopravvivenza della controllata italiana.
In tale contesto, la gratuità della garanzia si inseriva in una strategia volta a preservare la continuità e la stabilità economica del gruppo.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione.
Nell’ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della capogruppo estera, deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di transfer pricing quando sussistano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione. Tale verifica compete ai giudici di merito e costituisce una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Implicazioni operative: transfer pricing e garanzie infragruppo nei gruppi societari.
La pronuncia conferma che la prestazione di garanzie, finanziamenti infruttiferi o altre operazioni non remunerate non è automaticamente elusiva. Tuttavia, è essenziale che la società sia in grado di documentare in modo puntuale le ragioni economiche sottostanti.
Sul piano pratico, è opportuno predisporre un’adeguata documentazione che evidenzi:
- il contesto economico e finanziario del gruppo al momento dell’operazione;
- le ragioni commerciali specifiche che hanno motivato la scelta;
- il vantaggio diretto o indiretto per la società italiana;
- il rischio economico evitato mediante l’operazione;
- la coerenza con la strategia complessiva del gruppo;
- gli elementi che giustificano l’assenza di remunerazione.
Conclusioni: quando le garanzie infragruppo escludono il transfer pricing.
L’ordinanza n. 13136/2026 conferma che, in materia di transfer pricing, In materia di transfer pricing e garanzie infragruppo, l’analisi deve essere condotta secondo un approccio sostanziale, attento alla realtà economica e non limitato alla forma giuridica dell’operazione.
La prestazione gratuita di una garanzia da parte di una controllata italiana in favore della capogruppo estera non determina automaticamente l’applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR. La rettifica può essere esclusa quando il contribuente dimostra l’esistenza di valide ragioni economiche, anche fondate su vantaggi indiretti o mediati.
Per i gruppi societari, la decisione rappresenta un importante presidio interpretativo e un richiamo alla necessità di documentare con attenzione le scelte infragruppo, specialmente quando esse si discostano dalle condizioni ordinariamente praticate tra soggetti indipendenti.
Fonti e riferimenti:
Ordinanza: Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13136, 7 maggio 2026
Norma: Art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
CGUE: Sentenza Hornbach-Baumarkt, causa C-382/16, 31 maggio 2018
Cassazione: Cass. civ., Sez. V, n. 7361/2024 — finanziamenti infragruppo infruttiferi
OCSE: Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2022)
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Articolo del Dott. Michele Gentile del 10 Maggio 2026