Il registro degli aventi economicamente diritto dice chi controlla la società, non quanto possiede né da dove provengono i beni. Il confronto con il diritto europeo e con le misure di prevenzione italiane mostra perché la leva patrimoniale resta decisiva e quale prezzo comporta.
Note dell’Autore. Perché un fiduciario commercialista affronta le misure di prevenzione patrimoniali? Per ragioni professionali. Chi scrive opera da tempo come consulente tecnico di parte in procedimenti di prevenzione patrimoniale. Verifica la cosiddetta sperequazione tra il patrimonio e i redditi disponibili alla persona proposta e al suo nucleo familiare, uno dei presupposti dell’articolo 24 del Codice antimafia. Da questa esperienza nasce il confronto con la LTPG. Il punto di vista è quello della parte tecnica della difesa: il lettore ne tenga conto nel valutare i passaggi sulle garanzie. L’articolo si basa solo su norme e giurisprudenza pubbliche e non fa riferimento ad alcun caso concreto
Il 1° ottobre 2026 è entrata in vigore in Svizzera la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), adottata dal Parlamento il 26 settembre 2025, con la relativa ordinanza del 12 giugno 2026 (OTPG). La legge istituisce un registro federale degli aventi economicamente diritto (AED). Tra le finalità, l’articolo 1 capoverso 3 indica la lotta contro il riciclaggio, i reati preliminari al riciclaggio, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.
È un passo avanti per l’ordinamento svizzero. Ma la legge si ferma a un punto preciso. Identifica la persona fisica che detiene una partecipazione qualificata, pari ad almeno il 25%, o che controlla la società in altro modo. Non guarda al patrimonio di quella persona, né alla sua origine. Questo articolo sostiene che la conoscenza dell’AED è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per contrastare la criminalità organizzata. Il diritto europeo e le misure di prevenzione patrimoniali italiane lo dimostrano. Dimostrano anche il prezzo che l’efficacia di queste ultime ha comportato in termini di garanzie.
1. Cosa prevede la LTPG e con quali limiti.
L’articolo 4 LTPG definisce AED la persona fisica che, in definitiva, controlla la società partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei voti, oppure la controlla in altro modo. L’OTPG precisa i criteri. La partecipazione indiretta rileva se supera il 50% di uno o più enti interposti che detengono a loro volta almeno il 25% della società (art. 2 OTPG). Il controllo in altro modo comprende i poteri di nomina degli organi, i diritti di veto, i patti con i soci, i rapporti fiduciari e i rapporti tra persone vicine (art. 3 OTPG).
La società identifica gli AED, ne verifica identità e qualità «con la diligenza richiesta dalle circostanze» (art. 7 cpv. 2 LTPG) e li annuncia al registro (art. 9). Le autorità penali, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio e le altre autorità indicate dall’articolo 26 vi accedono in linea. Lo scopo, secondo l’articolo 1 capoverso 3, è garantire alle autorità un accesso rapido ed efficace a informazioni esatte, complete e aggiornate.
La LTPG è quindi uno strumento di conoscenza. Rende disponibile l’informazione. Non attribuisce all’autorità alcun potere sul patrimonio. Dal testo emergono tre limiti.
Il vuoto informativo è tollerato. Se nessuno raggiunge la soglia, è AED a titolo sussidiario il membro superiore dell’organo direttivo (art. 4 cpv. 2 LTPG). Se la società non riesce a identificare o a verificare l’AED, lo indica nell’annuncio e trasmette le informazioni in suo possesso, compreso il nome del presidente, annunciato come persona informata sui fatti (art. 9 cpv. 3 LTPG; art. 21 OTPG). Il registro segnala la lacuna. Non la colma.
La soglia formale può sfuggire alle strutture articolate. Si pensi a una persona che controlla con il 60% due holding estere, ciascuna titolare del 20% di una società anonima svizzera. La partecipazione economica indiretta è del 24%. I diritti di voto governati attraverso le due holding arrivano al 40%. Nessuna delle due catene, da sola, raggiunge il 25%. L’articolo 2 OTPG parla di «uno o più» enti interposti e lascia aperta una lettura aggregata. Sarà la prassi a chiarirlo.
La verifica è documentale. La società chiede ad azionisti e terzi i documenti giustificativi utili (art. 7 cpv. 2 LTPG). Se la persona indicata è un prestanome, il registro sarà formalmente corretto e sostanzialmente inutile.
Il caso deciso dal Tribunale federale con la sentenza 1C_699/2025 del 17 dicembre 2025 lo illustra. L’autorità italiana descriveva consorzi che si aggiudicavano appalti pubblici di pulizia e subappaltavano il lavoro a società di servizi, formalmente slegate tra loro e intestate a prestanome, poi svuotate di ogni guadagno. In uno schema simile il registro indicherebbe i prestanome. Ciò che ha collegato i beni al soggetto è stato altro: la manifesta sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, accertata con una perizia di undici volumi.
2. Il diritto europeo: dal soggetto al patrimonio.
Il diritto europeo procede su due binari. Il primo riguarda il «chi». Il Regolamento (UE) 2024/1624, che sarà applicabile in generale dal 10 luglio 2027, disciplina la titolarità effettiva agli articoli 51–54. Per la partecipazione indiretta prevede la moltiplicazione delle percentuali lungo ciascuna catena e la somma dei risultati. Distingue inoltre la titolarità economica dal controllo esercitato con altri mezzi. È una definizione più analitica di quella svizzera. Resta una definizione di soggetto.
Il secondo binario riguarda il «quanto» e il «da dove». La Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni disciplina la confisca da condanna (art. 12), quella nei confronti di terzi (art. 13) e la confisca estesa (art. 14), che presuppone una condanna e consente di aggredire ulteriori beni derivanti da condotte criminose; in questo ambito la sproporzione rispetto al reddito legittimo può concorrere alla valutazione. Prevede poi, in casi circoscritti, la confisca senza condanna (art. 15), quando il procedimento non può proseguire per malattia, fuga o decesso dell’imputato o per prescrizione. L’articolo 16 va oltre. Riguarda i patrimoni ingiustificati e opera quando le misure precedenti non sono possibili. Regolamento e direttiva sono due piani normativi distinti: il primo riguarda la titolarità effettiva, la seconda la confisca.
Il giudice deve essere convinto che i beni derivino da condotte criminose commesse nell’ambito di un’organizzazione criminale, idonee a produrre un vantaggio economico considerevole. Può valutare tre indici: la sproporzione considerevole tra il valore dei beni e il reddito legittimo; l’assenza di una fonte lecita plausibile; il collegamento dell’interessato con persone legate a un’organizzazione criminale. I reati rilevanti sono quelli puniti con almeno quattro anni di reclusione nel massimo. Restano salvi i diritti dei terzi in buona fede. Il termine di recepimento scade il 23 novembre 2026.
L’articolo 16 non introduce una confisca automatica della ricchezza non giustificata. La sproporzione è un indice, da valutare con gli altri. Il presupposto resta il convincimento del giudice sull’origine criminale dei beni. Non è invece richiesta la prova dei singoli reati che li hanno generati.
Gli indici richiamano quelli su cui poggia la confisca di prevenzione italiana. Il legislatore europeo ha dunque riconosciuto che, contro la criminalità organizzata, l’identificazione del soggetto non basta. Ha scelto di valorizzare il profilo patrimoniale come elemento di prova, non come presunzione sufficiente.
Il dato sul recupero spiega la scelta. Europol ha stimato che nell’Unione, nel periodo 2010–2014, siano stati congelati il 2,2% e confiscati l’1,1% dei proventi criminali stimati. In tutti gli Stati che hanno risposto il regime si fondava sulla condanna; solo in alcuni era integrato da strumenti senza condanna. Il rapporto non misura il peso di questi ultimi e non esamina il caso italiano. Non prova quindi che la prevenzione faccia meglio. Indica però il punto di partenza della riforma europea.
3. Due modelli a confronto: Svizzera e Italia.
In Svizzera la confisca esiste, anche in forma autonoma. L’articolo 70 CP prevede la confisca dei valori patrimoniali provenienti da un reato. La procedura indipendente (art. 376 ss. CPP) consente di disporla senza condanna. Richiede però l’accertamento del reato presupposto e del nesso con i beni. L’articolo 72 CP riguarda i valori su cui un’organizzazione criminale esercita un potere di disposizione. Presume tale potere, salvo prova contraria, per i beni di chi ha partecipato all’organizzazione o l’ha sostenuta (art. 260ter CP). È un’agevolazione probatoria importante, ma presuppone l’accertamento della partecipazione o del sostegno.
Ciò che manca, come regola generale, è la possibilità di fondare la confisca sulla sola sproporzione tra patrimonio e redditi leciti. Esistono però regimi speciali, che rendono inesatta un’affermazione assoluta. Il principale è la legge del 18 dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP), richiamata dallo stesso articolo 15 OTPG. Presume l’origine illecita quando il patrimonio di una persona politicamente esposta all’estero, o di una persona a lei vicina, cresce in modo esorbitante, cioè con una notevole sproporzione non spiegabile rispetto al reddito legittimo, in un contesto di corruzione notoriamente elevata (art. 15 LVP). Ne consente poi la confisca autonoma, al ricorrere dei presupposti di blocco (artt. 4 e 14). Il legislatore svizzero conosce dunque la logica della sproporzione. L’ha riservata ai patrimoni di persone politicamente esposte all’estero. Per la criminalità organizzata ha scelto la presunzione dell’articolo 72 CP, che richiede l’accertamento della partecipazione.
L’Italia ha costruito un sistema a tre livelli. Il primo è la trasparenza: il registro dei titolari effettivi (art. 21 D.Lgs. 231/2007), che applica i criteri dell’articolo 20. Il secondo è la prevenzione sull’impresa: le interdittive antimafia (artt. 84 ss. D.Lgs. 159/2011), l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche (art. 34) e il controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis). Il terzo è la prevenzione patrimoniale: sequestro (art. 20) e confisca (art. 24) del Codice antimafia.
L’antecedente è la legge Rognoni–La Torre del 1982. Lo scopo era colpire la capacità delle organizzazioni mafiose di accumulare e reinvestire patrimoni, anche in assenza di una condanna. Oggi l’articolo 24, come modificato dalla legge 161/2017, consente la confisca quando la persona non giustifica la legittima provenienza dei beni e ne risulta titolare, anche tramite terzi, in misura sproporzionata al reddito o all’attività economica. Il giudice può fondarsi anche su elementi tratti da procedimenti penali, a prescindere dal loro esito. L’articolo 26 presume inoltre fittizie, fino a prova contraria, determinate intestazioni a familiari e conviventi effettuate nei due anni precedenti la proposta. Qui la leva patrimoniale supera lo schermo del prestanome. Il registro non può farlo.
I due livelli non sono alternativi. Sono complementari. Il registro dice chi; la prevenzione patrimoniale dice che cosa e perché. La Svizzera ha introdotto il primo. Dispone di una confisca autonoma, ma non, come regola generale, di una confisca fondata sulla sproporzione.
Il paradosso emerge dalla giurisprudenza svizzera sull’assistenza giudiziaria. Nella sentenza 1C_699/2025 il Tribunale federale ha ribadito che le confische di prevenzione italiane presentano una similitudine sufficiente con le confische previste o riconosciute dal diritto svizzero. Sono procedure in rem, nelle quali la colpevolezza non è di norma esaminata. Possono quindi essere eseguite in Svizzera ai sensi degli articoli 63 e 74a AIMP. Il Tribunale richiama anche l’interesse della Svizzera a non essere un rifugio per capitali in fuga o di provenienza criminale (art. 1a AIMP). La Svizzera riconosce così, quando viene dall’estero, una confisca fondata sulla sproporzione che, come regola generale, il suo diritto interno non prevede.
4. Che cosa dicono i dati.
I dati ufficiali più recenti mostrano la scala dello strumento e i suoi punti deboli.
| Dato | Fonte |
| Dal 2021 risultano nella banca dati circa 24.000 beni confiscati, di cui circa 21.400 con provvedimento non ancora definitivo e circa 2.800 definitivi. | Ministero della Giustizia, relazione semestrale al Parlamento (dati al 30 giugno 2026) |
| Beni destinati dall’ANBSC nel periodo 2021–2025: 7.506, di cui 6.221 (83%) provenienti da procedimenti di prevenzione e 1.285 (17%) da procedimenti penali. | Ministero della Giustizia, relazione semestrale |
| Aziende destinate: 186 nel 2021, 92 nel 2022, 46 nel 2023, 6 nel 2024, 4 nel 2025. | Ministero della Giustizia, relazione semestrale |
| Immobili in gestione al 31 dicembre 2025: 19.414. Beni destinati nel 2025: 3.639, di cui 959 alla vendita (+267% sul 2024) e, tra questi, 736 per impossibilità di destinazione. | ANBSC, Relazione 2025 |
| Tempo minimo per la verifica dei creditori di buona fede: 540 giorni, oltre ai tempi di notifica. | ANBSC, Relazione 2025 |
La relazione ministeriale segnala che i dati sono in parte provvisori e che alcune tabelle presentano incongruenze: le cifre sono quindi arrotondate.
I numeri consentono tre letture. La prima riguarda la portata. La prevenzione è il canale principale attraverso cui i beni di origine criminale passano definitivamente allo Stato: l’83% dei beni destinati nel quinquennio proviene da procedimenti di prevenzione. La seconda riguarda il costo, che si concentra a valle. Gestione, verifica dei crediti e destinazione richiedono tempi lunghi. Le aziende destinate scendono da 186 a 4 in cinque anni. Il dato può dipendere da più fattori, ma segnala la difficoltà di conservare l’impresa.
La terza lettura è un limite. Questi dati non misurano l’efficacia comparata. Non risulta uno studio che confronti l’effetto dei registri e quello delle misure di prevenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, e il registro svizzero è in vigore da pochi giorni. L’argomento qui proposto è quindi di struttura, non statistico. Il registro individua un soggetto. La prevenzione aggredisce l’elemento patrimoniale. La formulazione prudente è che la prevenzione patrimoniale ha dimostrato di poter aggredire il patrimonio su larga scala. Non ha dimostrato di saperlo gestire con la stessa efficacia.
5. Il prezzo dell’efficacia: estensione e garanzie.
Il successo operativo ha un costo. La confisca di prevenzione è nata per la mafia. Il Codice antimafia la applica oggi a categorie più ampie: persone abitualmente dedite a traffici delittuosi o che vivono, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, e, dopo la legge 161/2017, indiziati di gravi reati contro la pubblica amministrazione. A giudizio di chi scrive, questa estensione non è giustificata dalla finalità originaria. Allontana lo strumento dalla criminalità organizzata e ne amplia l’impatto sui diritti di difesa e di proprietà.
La Corte costituzionale ha già tracciato un limite. Con la sentenza n. 24 del 2019 ha dichiarato illegittime, nei limiti indicati, le disposizioni che consentivano le misure nei confronti dei soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, per difetto di precisione e prevedibilità. La Corte non ha messo in discussione il sistema nel suo complesso. Ha ribadito che proprietà e iniziativa economica richiedono presupposti determinati.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato la legittimità dello strumento, a condizioni precise. Con la sentenza Garofalo e altri c. Italia (21 gennaio 2025) ne ha riconosciuto la natura riparativa e non punitiva. Per questo non si applicano le garanzie penali degli articoli 6 § 2 e 7 CEDU. Con la sentenza Isaia e altri c. Italia (25 settembre 2025, definitiva dall’11 maggio 2026 dopo il rigetto della richiesta di rinvio alla Grande Camera) ha però accertato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Mancava la dimostrazione del nesso tra beni e attività illecite. I beni erano stati acquistati molti anni dopo il periodo di pericolosità. La responsabilità patrimoniale era stata estesa a familiari non ritenuti pericolosi. Per la confisca senza condanna la Corte richiede una elevata probabilità di origine illecita, unita all’incapacità dell’interessato di dimostrare la provenienza lecita.
Ne discende un punto di metodo. La critica alla compressione dei diritti di difesa non può fondarsi sulla natura penale della misura, che Strasburgo esclude. Si fonda sulla legalità, sulla proporzionalità e sul nesso tra beni e reato. Lo spostamento dell’onere di giustificare la provenienza, che la Corte ammette, è legittimo solo se il presupposto è accertato in modo rigoroso.
Il tempo aggrava il problema. Il caso della sentenza 1C_699/2025 parte da una rogatoria del 2009 e passa dal sequestro del 2014 e dalla confisca divenuta definitiva nel 2020. Arriva alla consegna ordinata nel 2025 e pende ancora dinanzi alla Corte EDU. Il procedimento penale di merito si era chiuso nel 2021 per prescrizione. Per un’impresa, anni di sequestro significano rapporti bancari compromessi, investimenti interrotti e continuità aziendale a rischio. La restituzione del bene, se la misura cade, non riporta alla situazione di partenza.
6. Implicazioni pratiche.
La LTPG non sostituisce gli obblighi di diligenza della legislazione antiriciclaggio. Per società, fiduciari e intermediari svizzeri, l’iscrizione di un AED non chiude la valutazione del rischio. Restano rilevanti chi è l’AED, quale patrimonio apporta e quali procedimenti lo riguardano.
L’articolo 15 capoverso 1 lettera c OTPG impone di raccogliere le informazioni sulla catena di controllo se un AED è colpito da misure di blocco ai sensi della legge sugli embarghi o della LVP, che riguarda i valori di persone politicamente esposte all’estero. Un sequestro di prevenzione disposto in Italia non rientra automaticamente nella norma. È tuttavia un’informazione che, secondo le circostanze, incide sulla valutazione del rischio e sugli approfondimenti da svolgere. Occorre distinguere tre piani: l’obbligo di identificare l’AED, la valutazione del rischio che ne deriva e gli effetti che un provvedimento estero produce in Svizzera.
Per chi detiene valori in Svizzera ed è destinatario di un procedimento italiano di prevenzione, la sentenza 1C_699/2025 ha conseguenze concrete. Il giudice svizzero dell’assistenza esamina il provvedimento estero in modo sommario, limitandosi alle garanzie procedurali fondamentali, ed esclude ogni controllo materiale. Presume che l’Italia, parte alla CEDU, ne rispetti i principi (art. 2 AIMP). La difesa si gioca quindi in Italia e poi a Strasburgo. Una volta definitiva la confisca, lo spazio di contestazione in Svizzera è ridotto.
Per le strutture transfrontaliere la direzione è chiara. Società con catene di controllo complesse, fiduciari e trust saranno più visibili alle autorità. Ma la visibilità riguarda il «chi». Per chi gestisce patrimoni di origine non documentabile, il rischio non nasce dal registro. Nasce dal profilo patrimoniale, cioè dalla sproporzione tra redditi dichiarati e beni. Per consulenti e fiduciari, la documentabilità della provenienza dei patrimoni diventa il vero punto di attenzione.
Conclusioni.
La LTPG colma una lacuna storica: rende conoscibile chi controlla le società. È uno strumento utile e necessario. Non è sufficiente. Il suo stesso scopo, garantire alle autorità l’accesso all’informazione, ne definisce il limite: informa, non aggredisce.
Il diritto europeo si muove oltre. L’articolo 16 della Direttiva 2024/1260 disciplina la confisca dei patrimoni ingiustificati, ma non la rende automatica. La circoscrive alla criminalità organizzata, a reati gravi e a una valutazione giudiziaria sull’origine dei beni. L’esperienza italiana mostra la forza della leva patrimoniale e il costo di un’estensione senza limiti. Isaia indica il minimo di garanzie: nesso tra beni e reati, vicinanza temporale, tutela dei terzi.
La questione per il legislatore svizzero non è importare il modello italiano. È decidere se e come affiancare alla confisca autonoma esistente una confisca che valorizzi la sproporzione patrimoniale, con il perimetro dell’articolo 16: limitata alla criminalità organizzata, fondata su indici oggettivi, subordinata al convincimento del giudice sull’origine criminale dei beni e a un controllo giudiziario rigoroso. In assenza, la trasparenza resterà una condizione abilitante priva, in larga parte, dello strumento che dovrebbe rendere efficace.
La trasparenza dice a chi appartiene la società. Solo il profilo patrimoniale dice da dove viene la sua ricchezza.
Principali riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi
Svizzera
- Legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG; FF 2025 2900), in particolare artt. 1–4, 7–9, 21 e 26.
- Ordinanza del 12 giugno 2026 sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG; RS 955.31), in particolare artt. 1–3, 15 e 21.
- Codice penale svizzero, artt. 70, 72 e 260ter; Codice di procedura penale, artt. 376 ss.
- Legge federale del 18 dicembre 2015 sul blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP; RS 196.1), artt. 4, 14 e 15.
- Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), artt. 1a, 2, 63 e 74a.
- Tribunale federale, sentenza 1C_699/2025 del 17 dicembre 2025.
Unione europea
- Regolamento (UE) 2024/1624, artt. 51–54.
- Direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero e la confisca dei beni, artt. 12–16.
- Europol, Does crime still pay? Criminal asset recovery in the EU, 2016.
Italia e Corte EDU
- Lgs. 231/2007, artt. 20–21.
- Lgs. 159/2011, in particolare artt. 20, 24 (come modificato dalla L. 161/2017, di riforma del Codice antimafia), 26 (intestazioni fittizie), 34, 34-bis e 84 ss.; legge 646/1982.
- Corte costituzionale, sentenza n. 24/2019.
- Corte EDU, Garofalo e altri c. Italia, 21 gennaio 2025; Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, definitiva l’11 maggio 2026.
- Ministero della Giustizia, relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati (dati al 30 giugno 2026); ANBSC, Relazione 2025.
Articolo del Dott. Michele Gentile del 16 ottobre 2026
Nota
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