VENDITE A DISTANZA

Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019 che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE è tenuto a trasmettere, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020)