Con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti quando questi utilizzano per esigenze lavorative il proprio telefono cellulare.
Quando il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti i telefoni per finalità aziendali, sostenendo sia l’acquisto che le relative spese di gestione, in capo al dipendente non si genera alcuna conseguenza. In capo al datore di lavoro, i costi telefonici, sono deducibili nel limite dell’80% del costo sostenuto.
La soluzione alternativa, per cui viene chiesto al personale dipendente di utilizzare il proprio telefono cellulare, con rimborso da parte del datore di lavoro della quota di costo sostenuto effettivamente imputabile alle finalità aziendali, è stata oggetto di analisi nella risoluzione del’Agenzia delle Entrate n. 74/E/2017.
In particolare, nella fattispecie esaminata, il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese, così come il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati ed il datore di lavoro si accorda con il lavoratore per rimborsare una quota di costo sostenuto pari al 50%.
L’Agenzia delle Entrate concorda sul fatto che il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente per esigenze lavorative, di massima, è da considerarsi escluso da tassazione in capo al percettore, ma osserva come tale esclusione opera solo nel momento in cui il rimborso fosse analitico “sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”. Al contrario, la possibilità di esentare i rimborsi forfettari opera solo quando viene esplicitamente prevista dal Legislatore (il ché non accade per i costi telefonici).
Inoltre, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate contesta pure il fatto che il telefono personale sia effettivamente un’inderogabile esigenza lavorativa, oltre al fatto che il dipendente ha la facoltà di gestire il rapporto telefonico con l’operatore che preferisce, senza quindi interessare nella scelta il datore di lavoro.
In conclusione, quando il rimborso al dipendente dei costi sostenuti per la telefonia è forfettario, detto rimborso costituisce reddito per il lavoratore dipendente.
(Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017)