Entro il 30 aprile 2018 i soci devono approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2017, salvo la necessità del maggior termine al 29/06/2018.
La redazione del bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) dovrà essere presentato ai soci per approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (nel caso di anno di imposta coincidente con l’anno solare, come il 2017, entro il 30 aprile 2018).
In casi eccezionali, come previsto dall’articolo 2364, comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l’anno solare. Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito, occorre che lo statuto societario preveda tale possibilità. Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione circoscritta, rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato e una ampia costituita dalle “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società”, quali per esempio:
– esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
– cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
– ristrutturazioni aziendali;
– partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
– cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
– recepimento dei principi contabili internazionali;
– mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.
(art. 2364, comma 2, Codice Civile, Libro V – Del lavoro)