Nuovi chiarimenti sugli aspetti contabili della rivalutazione dei beni di impresa.
L’Oic ha pubblicato un documento interpretativo che commenta la rivalutazione dei beni di impresa introdotta dalla L. 145/2018 (riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni immobilizzate). Le partecipazioni rivalutabili, di controllo e di collegamento, sono soltanto quelle immobilizzate, come previsto dalla L. 342/2000. Non possono essere oggetto di rivalutazione i beni utilizzati in base a contratti di leasing, che possono essere rivalutati solo se già riscattati, perché soltanto in questo caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice come immobilizzazioni. L’individuazione del valore massimo della rivalutazione può avvenire utilizzando sia il criterio del valore d’uso sia il criterio del valore di mercato. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, applicando, per esigenze di omogeneità valutativa, un unico criterio all’interno della stessa categoria.
(Organismo Italiano Contabilità, documento interpretativo n. 5, 29/04/2019)