Scade il prossimo 30 giugno 2021 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2021
La Legge di Bilancio per il 2021 (in particolare l’articolo 1 commi 1122 e 1123, L. 178/2020) ha prorogato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:
• persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
• società semplici;
• società ed enti a esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
• enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
• soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.
La Legge di Bilancio 2021 stabilisce la possibilità di rideterminare i valori stabilendo un’unica aliquota dell’11%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all’intero valore del bene.
La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2021, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2021, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
(Legge di Bilancio 2021, articolo 1 commi 1122 e 1123, L. 178/2020)