Le principali modifiche della revisione parziale della legge IVA (LIVA) dal primo gennaio 2018.
- Assoggettamento obbligatorio delle imprese che effettuano prestazioni in Svizzera o hanno sede in Svizzera che conseguono una cifra d’affari superiore a CHF 100.000 realizzata a livello mondiale da prestazioni non escluse dall’imposta.
- Dal primo gennaio 2019 chiunque fornisce dall’estero in territorio svizzero beni in piccole quantità, la cui importazione è esente dall’IVA (l’IVA sull’importazione non supera 5 franchi) per almeno 100 000 franchi è obbligatoriamente assoggettato.
- Opzione di imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta mediante la dichiarazione nel rendiconto IVA.
- Giornali, riviste e libri elettronici sono imponibili all’aliquota ridotta.
- Deduzione dell’imposta precedente fittizia ammessa anche sull’acquisto di mezzi d’esercizio e nuovi beni.
- Pezzi da collezione, oggetti d’arte, antichità e simili è applicata l’imposizione dei margini; la deduzione dell’imposta precedente fittizia su questi beni non è più ammessa.
- Riguardo alle forniture, l’imposta sull’acquisto è applicata limitatamente alle forniture di beni immobili.
- L’assoggettamento delle collettività pubbliche è legato al limite di cifra d’affari di CHF 100 000.
- Prestazioni effettuate tra collettività pubbliche e organizzazioni esclusivamente da esse partecipate o fondate sono escluse dall’imposta.
- Fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto sono considerate persone strettamente vincolate; vale il principio del prezzo che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
- Gli istituti di previdenza non sono considerati persone strettamente vincolate.
(AFC-Berna, 10/2017)