In data 28 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 165138 del 28/08/2017 contenente le regole e le modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere.
L’opzione del regime di Branch Exemption prevede la possibilità per un impresa residente nel territorio dello stato italiano, di non assumersi fiscalmente gli utili e le perdite delle sue stabili organizzazioni estere.
Il provvedimento chiarisce gli aspetti di adesione, in particolare l’esercizio dell’opzione deve essere indicato nella dichiarazione fiscale riferita al periodo di imposta di costituzione della branch, mentre per le succursali già in essere, deve essere indicato al più tardi nella dichiarazione fiscale 2018 (periodo di imposta 2017). Tale opzione, se esercitata, è obbligatoria per tutte le branch estere della società residente, sia esistenti che future. L’opzione si conclude solo a seguito della chiusura, anche per cessione o liquidazione, della stabile organizzazione estera.
Il provvedimento inoltre illustra le regole di determinazione dell’imponibile fiscale della stabile organizzazione estera per cui è esercitata l’opzione, per consentire l’esenzione degli utili e delle perdite sia ai fini IRES che ai fini IRAP. La stabile organizzazione estera viene quindi considerata come un’entità separata e indipendente che svolge analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Il Provvedimento n. 165138 del 28/08/2017 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile per maggiori approfondimenti.
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 165138 del 28/08/2017)