OBBLIGO DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SOCIETÀ – NUOVE DISPOSIZIONI

Il D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017, è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., operata dall’articolo 379, D.Lgs. 14/2019. Nuovi limiti dimensionali impongono l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Il nuovo codice della crisi d’impresa entra in vigore, in via generale, il prossimo 15 agosto 2020; per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., operata dall’articolo 379, D.Lgs. 14/2019, il quale prevede nuovi limiti sotto il profilo dimensionale, per l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore dei conti. I nuovi limiti sono:
Attivo € 2.000.000
Ricavi € 2.000.000
n. medio dipendenti 10
Se almeno uno di questi tre parametri si verifica per 2 anni consecutivi, vi è l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale dei conti.
Per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018. La disciplina transitoria prevede la nomina dell’organo di controllo o il revisore legale dei conti per le società che hanno superato i limiti negli ultimi due esercizi, sempre che lo statuto societario vigente lo prevede. Se lo statuto societario non prevede la nomina di tale organo, è necessario entro il 16 dicembre 2019 adeguare lo statuto.

(articolo 2477, cod. civ.)