MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

La Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (conversione in legge del D.L. 50/2017) entrata in vigore in data 24 giugno 2017, in materia di Voluntary Disclosure, dispone quanto segue (art. 1ter).

Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero, la detrazione fiscale dell’imposta pagata all’estero è riconosciuta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.
La medesima disciplina si applica anche agli inviti a comparire, agli atti di accertamento con adesione e agli atti sanzionatori formalizzati nell’ambito della procedura di VD purché non ancora definiti alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione. In ogni caso, non si procederà al rimborso delle imposte già pagate.
Si estende, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, l’esonero dalla presentazione delle dichiarazioni per attività e investimenti all’estero anche all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato (Ivafe).
Altre disposizioni riferiscono il trattamento sanzionatorio in vigore ai casi in cui gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute nei termini di legge o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente. Sono quindi modificate le conseguenze dell’insufficiente versamento delle somme dovute. Viene inoltre introdotto un limite all’importo delle somme da versare nelle predette ipotesi.

(Legge n. 96 del 21/06/2017 – GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 31)