Scade il prossimo 01 luglio 2019 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 01 gennaio 2019.
La Legge di Bilancio per il 2019 (in particolare l’articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018) ha prorogato per la sedicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:
– persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
– società semplici;
– società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
– enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
– soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. La Legge di Bilancio 2019 torna a differenziare le aliquote nelle seguenti misure:
– 11% in relazione alle partecipazioni qualificate;
– 10% in relazione alle partecipazioni non qualificate;
– 10 % per i terreni agricoli ed edificabili.
La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2019, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2019, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA ed asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.
(Legge di Bilancio 2019 articolo 1, commi 1053 e 1054, L. 145/2018)