FIRMATO IL NUOVO ACCORDO FISCALE SUI FRONTALIERI

In data 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri ed il relativo Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, che sostituisce l’accordo del 3 ottobre 1974 attualmente ancora in corso di validità, dovrebbe entrare in vigore il 01 gennaio 2023. Gli aspetti principali del nuovo accordo sono i seguenti:

– per i “nuovi frontalieri” lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà le imposte sul reddito da lavoro dipendente nella misura dell’80% del reddito lordo. I “nuovi frontalieri” saranno assoggettati in via ordinaria nel proprio Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione attraverso gli strumenti previsti dalla convenzione fiscale in vigore. Con il termine “nuovi frontalieri” si intende le persone che entreranno nel mercato del lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

– per gli attuali frontalieri fiscali, ovvero coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni Grigioni, Ticino o Vallese nel periodo compreso tra il 31/12/2018 e l’entrata in vigore del nuovo accordo, rientrano nel regime transitorio degli “attuali frontalieri” e continueranno ad essere assoggettati ad imposizione esclusivamente nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa sul 100% del reddito da lavoro dipendente percepito. La Svizzera, sino al 2033 su questi redditi continuerà a riversare all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte prelevata.

L’accordo fornisce una nuova definizione di lavoratore frontaliere, applicata agli attuali e ai nuovi frontalieri, che include i lavoratori che risiedono entro i 20 km dalla frontiera e che rientrano giornalmente al proprio domicilio.

(Berna, 23/12/2020)