L’invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione periodica
L’articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che:
a) la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
b) è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di trasmissione del file allo SdI) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui all’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un giorno festivo.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129, 14/05/2020)