Il prossimo 30 Aprile 2019 scade il termine per l’invio dei dati relativi ai primi 3 mesi del 2019.
Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.
Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “identificati”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “non stabiliti”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “stabiliti in Italia”.
Sono quindi tenuti ad assolvere all’adempimento dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva italiani (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° gennaio 2019.
Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.
(comma 3-bis articolo 1, D.Lgs. 127/2015)