La discipina transitoria per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate, termina al 31/12/2022.
Il Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 06.12.2022 n. 3 ha chiarito che il regime transitorio ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 dei dividendi su partecipazioni qualificate soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73, si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).
(principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3)