Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è stato pubblicato il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita. Di seguito si illustrano sinteticamente, alcune delle principali novità di interesse.
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ARTICOLO 1: SUPER AMMORTAMENTO
Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%: gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto iL pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro.
ARTICOLO 2: REVISIONE MINI IRES
Con l’abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires viene integralmente riscritta, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta:
– dell’1,5% per il 2019;
– del 2,5% per il 2020;
– del 3% per il 2021 e
– del 3,5% a decorrere dal 2021.
Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.
ARTICOLO 3: DEDUCIBILITÀ IMU
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap), nella seguente misura:
– 2019 per il 50%;
– 2020 e 2021 per il 60%;
– dal 2022 per il 70%.
ARTICOLO 12: FATTURAZIONE ELETTRONICA
Viene esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolate con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l’attuazione.
ARTICOLO 13: VENDITE CON PIATTAFORME DIGITALI
Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore:
– denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica;
– numero totale delle unità vendute in Italia;
– a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio.
Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.
Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all’invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
ARTICOLO 20: SABATINI TER
Vengono introdotte le seguenti novità:
– l’importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;
– l’erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento;
– è prevista l’erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.
(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019)