ACCESSO AL SUPERBONUS DA PARTE DI FRONTALIERE SVIZZERO

Con la risposta n. 486 l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del Superbonus fruibile da parte di un soggetto che non produce redditi imponibili in Italia.

La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuate le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Il medesimo documento di prassi ha chiarito che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

Una modalità alternativa consiste nel contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

Pertanto, un contribuente proprietario di una casa in Italia, lavoratore frontaliere, residente in Italia nella fascia entro i 20 km dal confine, titolare unicamente del relativo reddito fondiario, che sostiene, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) può usufruire del Superbonus nella forma sopra indicata.

 

(Risposta n. 486 del 19/10/2020, Agenzia delle Entrate)