Il Tribunale federale svizzero, con la sentenza 9C_349/2024 del 21 febbraio 2025, ha posto un importante punto fermo in materia di deducibilità fiscale dei riscatti volontari della cassa pensione effettuati immediatamente prima del trasferimento all’estero. Il caso chiarisce i criteri secondo cui un’operazione previdenziale può essere qualificata come elusione fiscale, privandola del beneficio fiscale della deduzione.
Il caso
La contribuente, cittadina francese residente in Svizzera fino al 2021, aveva effettuato nel secondo semestre dello stesso anno riscatti volontari per CHF 241’500 alla propria cassa pensione. Pochi mesi dopo, ha lasciato definitivamente il Paese, trasferendo i fondi su un conto di libero passaggio situato in un Cantone con fiscalità agevolata.
Nel calcolo dell’imposta sul reddito 2021, la contribuente aveva richiesto la deduzione integrale dei riscatti come onere previdenziale. Le autorità fiscali cantonali prima, e il Tribunale federale poi, hanno però respinto tale deduzione.
La decisione del Tribunale federale
La Corte ha evidenziato una serie di elementi che configurano l’operazione come elusione fiscale:
- Tempistica sospetta: i versamenti sono avvenuti poco prima della partenza definitiva.
- Entità del riscatto: l’importo era notevolmente più elevato rispetto agli anni precedenti.
- Vantaggio fiscale: il risparmio d’imposta stimato era di oltre CHF 70’000.
- Assenza di progetto previdenziale reale: nessuna evidenza di volontà di continuare a contribuire alla previdenza svizzera o di rientrare nel Paese.
Di conseguenza, il Tribunale ha confermato la non deducibilità dell’importo, ritenendolo finalizzato esclusivamente all’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, in assenza di un’effettiva finalità previdenziale.
Implicazioni per i contribuenti
La sentenza rappresenta un chiaro monito per contribuenti e professionisti:
- I riscatti previdenziali devono essere giustificati da una reale finalità di previdenza e non solo da vantaggi fiscali.
- La tempistica rispetto a eventi significativi (come un trasferimento all’estero) è determinante nella valutazione dell’abuso.
- La deducibilità non può essere garantita in assenza di continuità di rapporto con il sistema previdenziale svizzero.
Conclusioni
La sentenza 9C_349/2024 rafforza l’approccio sostanzialistico della giurisprudenza elvetica in materia fiscale e previdenziale. L’operazione apparentemente legittima viene sanzionata quando è priva di contenuto economico coerente con la sua forma. La trasparenza nella motivazione delle operazioni previdenziali diventa, oggi più che mai, un pilastro essenziale della compliance fiscale.
Per ulteriori approfondimenti o per una consulenza personalizzata sul tema della previdenza e fiscalità in mobilità internazionale, contattaci.
Articolo di Niccolò Gentile del 16.07.2025