In tema di finanziamenti indiretti internazionali, la suprema Corte, in senso diametralmente opposto alla prassi dell’Agenzia delle Entrate consolidata, ha confermato l’esenzione fiscale sui prestiti indiretti esteri applicando il principio del “Look Through”, in presenza di veicoli societari interposti, attraverso l’interpretazione corretta del “Beneficiario Effettivo” degli interessi.
La recente sentenza della Corte di cassazione n. 4427/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025, può essere considerata fondamentale nell’interpretazione della nozione di “beneficiario effettivo” (beneficial owner), in particolare per l’esenzione fiscale sui prestiti indiretti. La Corte suprema non fa altro che confermare l’applicabilità del principio del “Look Through”, anche in presenza di veicoli societari interposti. Questa pronuncia è di notevole pregio in ambito di diritto tributario internazionale, non solo per le imprese italiane che accedono al credito estero senza rischio di doppia imposizione, ma anche per le motivazioni precise sotto il profilo giuridico tributario, nell’ambito del diritto convenzionale, in diretta critica della prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.
Il Concetto di “Beneficiario Effettivo”: Contesto ed Evoluzione.
Il fenomeno del “treaty shopping” e altre forme di pianificazione fiscale aggressiva, come il “directive shopping” o il “rule shopping”, mirano a sfruttare indebitamente regimi fiscali agevolati o convenzioni internazionali. Per contrastare tali pratiche, le Convenzioni contro le doppie imposizioni e la normativa interna utilizzano il concetto di “beneficiario effettivo” come elemento principale delle clausole di salvaguardia.
Secondo l’edizione 2014 del Modello OCSE di Convenzione e il relativo Commentario, il beneficiario effettivo dei flussi reddituali è colui che gode del semplice diritto di utilizzo (right to use and enjoy the interest) e non è obbligato a retrocedere gli stessi ad altro soggetto, sulla base di obbligazioni contrattuali o legali, anche desumibili in via di fatto (unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person).
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (si veda le c.d. “cause riunite danesi” del 26 febbraio 2019), condivisa dalla Suprema Corte di cassazione, ha chiarito che il termine “beneficiario effettivo” non ha un’accezione ristretta e tecnica, ma deve essere interpretato alla luce dell’obiettivo della convenzione, ovvero evitare le doppie imposizioni e prevenire frodi ed evasione fiscale. Il termine coincide con il soggetto al quale il reddito è fiscalmente imputabile in forza della sua disponibilità; pertanto, designa “un’entità che benefici realmente degli interessi corrispostile”. Questa individuazione può avvenire proprio mediante l’approccio “look through”.
La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che il riferimento al beneficiario effettivo, anziché al materiale percettore del reddito, costituisce una corretta applicazione del principio di capacità contributiva.
La verifica, da compiersi caso per caso, deve indagare sull’effettivo titolare del flusso reddituale, in linea con l’articolo 1 del TUIR che identifica nel possesso del reddito, inteso come materiale disponibilità, il presupposto dell’imposizione.
Anche il Commentario all’articolo 11 del Modello OCSE afferma che le agevolazioni convenzionali devono essere riconosciute al beneficiario effettivo anche quando gli interessi vengono percepiti indirettamente, ad esempio tramite un intermediario (agent or nominee).
L’Esenzione Fiscale per i Finanziamenti Indiretti (Art. 26, comma 5-bis D.P.R. 600/1973).
La sentenza n. 4427/2025 della Cassazione si è pronunciata specificamente sull’interpretazione dell’articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973. Questa norma prevede l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da determinate categorie di soggetti, tra cui gli “investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti”.
La Controversia: Percettore Diretto vs. Beneficiario Effettivo.
In passato, l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che, per l’applicazione di tale esenzione, si dovesse fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche soggettive del “percettore diretto degli interessi”. Questa impostazione, non è di tipo “look through”, rivolgendosi solo alla platea di soggetti specificamente indicati e aventi le caratteristiche descritte, senza ricondurre il flusso di interessi al soggetto estero percettore finale.
La Posizione della Cassazione e la Ragione della Norma.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non condivide questa impostazione. Infatti, gli ermellini nella sentenza hanno evidenziato che:
- Il richiamo alla lettera della legge, con locuzioni di tipo “materiale”, non è decisivo, poiché anche le Convenzioni OCSE, pur riferendosi a interessi “pagati ad un residente”, subordinano i benefici al fatto che “la persona che riceve gli interessi ne sia l’effettivo beneficiario”.
- La ratio legis dell’articolo 26, comma 5-bis, è quella di favorire l’accesso al credito estero per le imprese italiane e di eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica. Questa doppia imposizione economicamente si trasla sul debitore attraverso clausole contrattuali.
- In un contesto di finanziamento “indiretto”, dove il percettore materiale degli interessi (ad esempio, una “conduit company” o società veicolo) è tenuto a retrocedere quanto incassato a un terzo (il sostanziale erogatore), il soggetto interposto non subisce un fenomeno di doppia imposizione che necessiti di essere eliminato tramite l’esenzione. Al contrario, la doppia imposizione si verificherebbe in capo al beneficiario effettivo che subisce la tassazione sui relativi interessi.
- Non applicare il principio del “look through” in questi casi non sarebbe conforme alla ratio della norma e, anzi, potrebbe “incentivare il ricorso a strutture potenzialmente suscettibili di dar luogo a fenomeni abusivi”. Ciò accadrebbe laddove un “percettore diretto” interposto, rientrando nelle categorie previste, beneficiasse dell’esenzione anche se il beneficiario finale, se avesse percepito direttamente gli interessi, non ne avrebbe avuto diritto per mancanza dei requisiti.
Il Principio di Diritto Affermato.
In forza di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che esonera dalla ritenuta alla fonte di cui al precedente comma 5 gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l’accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali. A tal fine, nel caso di finanziamento “indiretto”, caratterizzato dall’interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest’ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile, che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma».
Conclusioni
La sentenza della Cassazione n. 4427/2025 consolida l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce preminenza al principio del “Look Through” nell’identificazione del “beneficiario effettivo” dei flussi reddituali in contesti internazionali, anche in presenza di intermediari. Tale pronuncia fornisce maggiore certezza giuridica alle operazioni di finanziamento cross-border e rafforza il principio che le agevolazioni fiscali debbano essere riconosciute al soggetto che ne ha l’effettiva disponibilità e capacità contributiva, in linea con gli obiettivi di prevenzione delle frodi e delle doppie imposizioni.
Articolo del Dott. Michele Gentile del 20 giugno 2025