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Il Trust in Svizzera: Aspetti Legali e Fiscali.

 

L’utilizzo del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale e successoria ha visto una crescente diffusione a livello internazionale.

 

Il diritto svizzero non preveda l’istituzione di trust di diritto interno, la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento nel 2007. Questo ha aperto la porta al riconoscimento dei trust di diritto estero all’interno della giurisdizione elvetica.

La Convenzione dell’Aia definisce il trust come un rapporto giuridico in cui un disponente (settlor) sottopone beni al controllo di un trustee a beneficio di beneficiari o per uno scopo specifico. Per essere riconosciuto, un trust deve soddisfare requisiti fondamentali: la segregazione dei beni dal patrimonio del trustee e la titolarità dei beni in capo al trustee, con il potere e il dovere di amministrarli secondo i termini del trust. La legge applicabile a un trust è prioritariamente quella scelta dal disponente o, in mancanza, quella con il collegamento più stretto. L’articolo 8 della Convenzione chiarisce che la legge applicabile disciplina validità, interpretazione, effetti e amministrazione del trust.

È importante notare che la Convenzione prevede limitazioni in cui il diritto svizzero prevale sulla legge straniera del trust, in particolare per la protezione dei minori, gli effetti del matrimonio, i diritti successori e la tutela dei creditori. Un trust validamente costituito all’estero, ad esempio secondo la Trusts (Jersey) Law del 1984, una normativa spesso utilizzata, conserverà in Svizzera le sue caratteristiche formali, purché nei limiti della Convenzione. Le condizioni essenziali per la validità di un trust di Jersey (e riconosciute per l’applicazione della Convenzione in Svizzera) includono la “Certainty of intention”, la “Certainty of subject matter” e la “Certainty of object” (chiarezza sull’intenzione, sui beni e sui beneficiari).

In caso di controversie, se il trustee è domiciliato in Svizzera o il trust è amministrato in Svizzera, le autorità elvetiche hanno giurisdizione, salvo diversa previsione nell’atto istitutivo.

Il Trattamento Fiscale del Trust in Svizzera

Dal punto di vista tributario, la situazione è particolare. Non esiste una legge federale specifica sulla tassazione dei trust. Il principio cardine è che il trust stesso non è considerato soggetto passivo d’imposta in Svizzera. Questo perché il diritto svizzero non gli attribuisce personalità giuridica. Pertanto, l’imposizione fiscale ricade, a seconda dei casi, sul disponente o sui beneficiari.

Il principio della trasparenza fiscale è fondamentale. La prassi fiscale svizzera, in particolare quella del Canton Ticino, si basa sulla Circolare n. 30 emanata dalla Conferenza fiscale svizzera nel 2007. Questa circolare distingue i trust ai fini dell’imposizione in tre categorie principali:

1   Trust Revocabile:

  • È considerato trasparente ai fini fiscali svizzeri.
  • Finché il trust non distribuisce beni a terzi, il patrimonio e il reddito sono assoggettati all’imposta sul reddito e sulla sostanza in capo al disponente (settlor) residente in Svizzera. Questo principio si applica anche se il trust è formalmente irrevocabile ma il disponente ne mantiene il controllo effettivo.
  • Le distribuzioni dal trust revocabile al disponente non sono imponibili fiscalmente in Svizzera.
  • Le distribuzioni a un beneficiario terzo sono considerate donazioni dal disponente e sono soggette all’imposta cantonale sulle donazioni nel cantone di residenza del disponente.

2   Trust Irrevocabile a Beneficio Fisso (Fixed Interest):

  • In questo caso, i beneficiari sono determinati e hanno un diritto proprio al reddito e/o al patrimonio.
  • Questo tipo di trust è generalmente considerato privativo dei beni in capo al disponente.
  • La costituzione (il conferimento dei beni) da parte di un disponente residente in Svizzera è soggetta all’imposta di donazione nel cantone di residenza, con aliquote che dipendono dal grado di parentela.
  • I beni del trust sono imponibili per trasparenza nei confronti dei beneficiari secondo il diritto tributario del loro cantone o Paese di residenza.
  • Le distribuzioni di reddito ai beneficiari residenti in Svizzera sono imponibili come reddito personale. Le distribuzioni di capitale possono essere tassate solo al momento dell’effettivo ricevimento, salvo prova che si tratti di capitale già tassato.

3   Trust Discrezionale Irrevocabile:

  • La gestione e la distribuzione dei beni/redditi sono a discrezione del trustee. Il disponente si è privato dei beni.
  • In questo scenario, non potendo attribuire beni e reddito per trasparenza né al disponente né al beneficiario con certezza, interviene una clausola generale antiabuso prevista dalla Circolare 30.
  • Se il disponente era residente in Svizzera al momento della costituzione del trust, beni e reddito possono essere assoggettati a imposte cantonali svizzere per trasparenza in capo al disponente stesso.
  • Se il disponente non era residente in Svizzera al momento della costituzione, il trust è considerato fiscalmente “sospeso”. Le distribuzioni di sostanza o reddito al beneficiario saranno assoggettate a imposte soltanto al momento dell’effettivo afflusso o di una pretesa giuridica certa.

È fondamentale ribadire che il trustee residente in Svizzera non è tassato sui beni o sui redditi del trust. Le imposte sono dovute unicamente sui compensi professionali percepiti per l’attività svolta.

Disposizioni Fiscali Aggiuntive

Sottolineiamo l’obbligo di informazione e collaborazione. Settlor, trustee o beneficiari assoggettati in Svizzera devono fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni e i documenti necessari relativi al trust. Anche un trustee avvocato non può invocare il segreto professionale a fronte di una richiesta delle autorità fiscali.

Per quanto riguarda le Convenzioni contro la Doppia Imposizione (CDI), poiché il trust non è generalmente una “persona” secondo il diritto svizzero, l’applicazione delle CDI richiede un’analisi caso per caso. Alcune CDI (es. con USA, Canada, UK) considerano il trust una “persona” ai fini della Convenzione, ma il diritto al rimborso secondo la CDI spetta solo alle persone che hanno il domicilio fiscale in uno Stato contraente e sono gli effettivi beneficiari dei proventi.

Esiste anche una riserva generale sull’evasione fiscale (collegata all’Art. 335 CC) che consente alle autorità di attribuire fiscalmente beni e redditi al soggetto che li controlla (spesso il fondatore/disponente) se la struttura (trust, fondazione) è insolita o artificiosa, c’è intenzione di eludere le imposte e si ottiene un risparmio fiscale significativo. La trasparenza fiscale si applica anche in casi di illegittimità civile con nesso di evasione.

Criticità con il Diritto Successorio

Infine, un aspetto critico che merita attenzione, in particolare per un disponente cittadino italiano residente in Svizzera, riguarda il conflitto tra il diritto civile successorio dei due Paesi. La legge applicabile alla successione è generalmente l’ultimo luogo di residenza (Svizzera) o la legge nazionale (Italia) tramite “professio juris”. Tuttavia, la legge italiana (n. 218/1995) generalmente applica la legge italiana alla successione dei cittadini italiani, salvo opzione esplicita per la legge di residenza. Anche se si opta per la legge svizzera, i diritti dei legittimari residenti in Italia sono protetti dalla legge italiana. Le differenze nella definizione di erede legittimario, nell’entità della quota riservata e nel riconoscimento di strumenti come il trust possono generare significative controversie legali nelle successioni transfrontaliere. Inoltre, la giurisdizione italiana potrebbe essere competente per i beni situati in Italia.

In sintesi, la corretta impostazione fiscale di un trust in Svizzera richiede un’attenta valutazione del tipo di trust, del grado di controllo mantenuto dal disponente e della residenza fiscale dei soggetti coinvolti (settlor, beneficiari). La Circolare 30 e i principi di trasparenza e controllo economico sono le chiavi di volta per la comprensione di questa materia. Gli aspetti legali di riconoscimento del trust estero e le potenziali intersezioni con il diritto successorio (specialmente in contesti italo-svizzeri) aggiungono ulteriori livelli di complessità che devono essere attentamente considerati nella pianificazione.

 

     Articolo del Dott. Michele Gentile del 3 maggio 2025